In relazione alla Proposta di Legge "Riorganizzazione delle aree protette regionali, del sistema parchi urbani di interesse regionale, nonché dei siti di rete Natura 2000",
la Federazione Italiana della Caccia della Campania,
- Premesso che sul territorio della Regione sono già presenti 14 parchi regionali, 2 Parchi nazionali, una molteplicità di oasi di protezione, di riserve naturali e di altri istituti di protezione;
- Che con il programma di Rete natura 2000 sono stati individuati ed insistono sul territorio diverse zone di protezione speciali (ZPS) ed un ragguardevole numero di siti di interesse comunitario, molti dei quali ricadono al di fuori delle aree protette.
- Che tali siti, pur non essendo assolutamente associabili alle aree protette, tuttavia la Regione ha in ogni caso imposto su di essi norme di tutela e salvaguardia non sempre giustificate;
- Che molti altri istituti di divieto (zone di ripopolamento e cattura, bandite di caccia, zone chiuse etcc...) sono presenti sul territorio e che su tutti questi vige il divieto assoluto di attività venatoria;
- Considerato che la proposta di legge in oggetto, sotto il falso pretesto di disciplinare in modo organico la materia delle aree protette regionali e dei siti di rete natura 2000, di fatto mira a sottoporre a vincoli, divieti, limitazioni e norme di salvaguardia, ulteriore territorio agro silvo pastorale della regione, diversamente non si affiderebbe agli Enti parco la tutela e gestione dei siti di rete natura 2000 ricadenti al di fuori delle aree protette, sottraendola alle province ed agli ATC territorialmente competenti, né si penserebbe alla istituzione delle non meglio definite aree di collegamento ecologico;
- Ritenuto che ancor prima di formulare proposte legislative tese a sottoporre a vincoli e divieti altro territorio regionale, vada adeguatamente calcolata la percentuale di superficie agro silvo pastorale già a vario titolo vincolata, quindi inibita alla caccia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 3 della L. 157/92 e dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 26/2012;
- Considerato, infine, che il legislatore nel fissare al 30% della SASP di ogni singola regione il tetto massimo di territorio da vietare alla caccia, ha ritenuto che fosse più che congrua una tale percentuale di territorio da sottoporre a protezione in un razionale equilibrio delle varie attività che su di esso si svolgono;
- Che la stessa regione Campania all'art. 9 comma 1 bis della L.R. n. 12 del 6/09/2013, che ha modificato la L.R. n. 26 del 9/8/2012, ha ritenuto che la G.R. entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovrà provvedere a rideterminare i confini delle aree destinate a protezione della fauna selvatica nel rispetto delle percentuali di cui al comma 1 e di riequilibrare la distribuzione delle stesse sull'intero territorio regionale;
Chiede
a) Il ritiro della proposta di legge sul riordino delle aree protette regionali, del sistema parchi urbani nonché dei siti di rete natura 2000, già all'Od.G. del prossimo consiglio regionale;
b) L'istituzione di un tavolo di lavoro per discutere e verificare la reale e concreta volontà di codesta istituzione regionale di voler consentire ancora lo svolgimento dell'attività venatoria e cinofila in Campania, dando certezze sulla disponibilità di territorio usufruibile.